Statuto
Art. 1 DENOMINAZIONE, NATURA GIURIDICA E SEDE LEGALE
È costituita l’Associazione [senza personalità giuridica] denominata “Associazione di Promozione Sociale Neapolis” (di seguito più̀ brevemente indicata in questo statuto come “Associazione”), con sede legale in via Bosco Cappuccio 86, 96016 Lentini (SR). Non costituisce modifica statutaria il trasferimento della sede nell’ambito del medesimo Comune.
L’acronimo “APS” integrerà la denominazione sociale e potrà essere utilizzato dall’Associazione soltanto successivamente alla sua iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), oppure all’iscrizione nell’attuale registro di settore equiparato al RUNTS ai sensi dell’art. 101, comma 3, d.lgs. 117/2017.
Art. 2 SCOPO ED OGGETTO SOCIALE
2-1 L’Associazione è autonoma, libera, apolitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in favore dei propri soci, dei loro familiari o di terzi, senza discriminazioni basate su sesso, religione, razza e condizioni socio-economiche. In particolare, essa intende operare come associazione di promozione sociale (APS) iscritta nell’apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore ed ente non commerciale del Terzo settore.
2-2 Ai fini dell’assenza di scopo di lucro, il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità̀ civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È pertanto vietata all’Associazione la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
2-3 Ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo settore, l’Associazione è costituita per lo svolgimento, in via esclusiva o quanto meno principale, della/delle attività̀ di interesse generale di cui alle lettere D, E, F, H, I, J, K, L, T, V, W, Z dell’articolo 5, comma 1, del Codice del terzo settore. L’Associazione si propone di svolgere, in favore dei propri associati, dei loro familiari, dei terzi e della collettività, avvalendosi prevalentemente dell’attività dei propri associati, attività̀ di:
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- promozione della cultura della legalità, della pace, della nonviolenza;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
L’Associazione, inoltre, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si propone di:
- promuovere l’aggregazione di giovani e anziani attraverso la realizzazione di luoghi di incontro a servizio della collettività;
- di sviluppare l’associazionismo e il volontariato nel territorio attraverso la promozione di iniziative culturali, storiche, sociali, musicali, sportive, assistenziali, ricreative, rievocative e /o religiose, nonché eno-gastronomiche;
- di contribuire alla realizzazione di più̀ elevate condizioni di vita sociali, morali e culturali degli associati e della popolazione in generale per mezzo della cultura in tutte le sue forme ed espressioni;
- promuovere ed approfondire studi e ricerche sugli aspetti tecnici, storici e scientifici, che interessino l’immenso patrimonio artistico, culturale ed ambientale nel campo della conservazione e tutela dei beni artistici, storici e ambientali, attraverso: tavole rotonde, convegni, congressi, dibattiti, conferenze, seminari, workshop, mostre nazionali e/o internazionali, istituzione di biblioteche, istituzioni di premi letterari e/o artistici, pubblicazioni di libri e/o riviste di settore e/o atti di convegni e/o di studi e ricerche, attività̀ di scambio culturale, laboratori sperimentali, formazione di operatori in loco, stage, alternanza scuola-lavoro, progetti pilota e interventi mirati allo sviluppo umano locale, cooperazione allo sviluppo e manifestazioni in genere, in collaborazione con università̀, enti ecclesiastici, pubblici e privati, italiani e stranieri;
- promuovere la conoscenza e la valorizzazione storica, delle tradizioni musicali, religiose, teatrali ed etniche attraverso eventi culturali, rappresentazioni, concerti, manifestazioni di piazza, corsi, campi di studio, stage, workshop;
- promuovere la conoscenza del patrimonio storico, artistico, letterario, tecnico-scientifico e naturale italiano ed in particolare siciliano e locale, mediante opportune iniziative di educazione, formazione culturale e artistica, aggiornamento professionale, corsi d’arte di base, quali corsi di formazione di pittura, scultura, teatro, musica, artigianato in genere e di recupero e restauro di tecniche e opere di interesse collettivo;
- valorizzare il territorio e la cultura lentinese, la Sicilia e più in generale il territorio nazionale, attraverso viaggi organizzati presso siti archeologici, storici ed artistici nonché naturalistici, al fine di incrementare la conoscenza dei luoghi, della sua storia, delle sue tradizioni, a tal fine l’Associazione potrà gestire direttamente o in convenzione con le strutture ricettive provvedendo anche alla formazione del personale da utilizzare in detta gestione;
- organizzare e gestire visite guidate, interscambi culturali, viaggi guidati, tour specializzati, visite e campi di studio, musei, mostre feste, manifestazioni in genere con gli annessi servizi e assistenza di ogni genere, per conto di enti pubblici, privati, ecclesiastici, fondazioni, associazioni, singoli artisti e utenti in genere;
- organizzare intrattenimenti teatrali e musicali, sia da parte di soci che di compagnie e complessi esterni, intrattenimenti ricreativi, cineforum con proiezione di film e documentari, feste e rievocazioni storiche in genere;
- svolgere e promuovere iniziative editoriali, prodotti multimediali relative alle attività e agli scopi dell’Associazione;
- promuovere lo sviluppo commerciale in Italia e all’estero di prodotti tipici, produzioni musicali, artigianato, arte visiva attraverso fiere specializzate, campionarie, eventi gastronomici e musicali;
- gestire, direttamente o indirettamente, servizi, beni e luoghi di valore storico-artistico, ambientale e naturale, e/o servizi ad essi connessi ed assicurarne la tutela e la adeguata conoscenza secondo le esigenze del pubblico interesse;
- collaborare o aderire a qualsiasi ente pubblico o privato, ed in generale a qualsiasi organismo con scopo analogo sia in Italia che all’Estero;
- erogare contributi ad associazioni aventi scopi affini o analoghi al proprio per il finanziamento delle attività istituzionali;
- organizzare e gestire feste, eventi culturali, serate di beneficenza e benefiche in generale;
- allestire e gestire location, sagre, fiere, punti di ristoro, spazi al chiuso e/o all’aperto, pubblici o privati in occasione di manifestazioni culturali e ricreative;
- promuovere la propria attività mediante propaganda, sito internet, distribuzione di gadget;
- devolvere tutte o parte delle risorse raccolte in conseguenza di atti di liberalità, conseguenti allo svolgimento delle attività previste nel presente oggetto sociale, ad organismi di beneficenza ed assistenza, nonché in modo diretto creazione di sussidi a favore di soggetti in stato di bisogno;
- promuovere ogni altra attività utile al raggiungimento degli scopi statutari.
2-4 L’Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, in conformità a quanto stabilito dal decreto di cui all’articolo 6 del Codice del terzo settore. Essa potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell’attività istituzionale.
2-5 L’Associazione può esercitare attività di raccolta fondi in conformità̀ alle disposizioni di cui all’articolo 7 del Codice del Terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni.
2-6 L’Associazione è tenuta a svolgere la propria attività avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri soci. Essa può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività̀ di interesse generale e al perseguimento delle finalità̀. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero dei soci.
2-7 L’Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
Art. 3 PATRIMONIO ED ENTRATE
3-1 Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione. Qualora intenda ottenere il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi dell’articolo 22 del Codice del Terzo settore, l’Associazione dovrà avere un patrimonio minimo non inferiore a quello previsto (in misura attualmente pari a € 15.000) dal comma 4 del suddetto articolo, e successive modificazioni ed integrazioni.
3-2 Per il perseguimento dei propri obiettivi e lo svolgimento delle proprie attività l’Associazione potrà avvalersi delle seguenti entrate:
a) quote di iscrizione e corrispettivi per servizi istituzionali versati dai soci;
b) contributi e liberalità̀ dei soci e di enti privati o pubblici,
c) sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e soci;
d) proventi derivanti da attività̀ commerciali svolte nei limiti consentiti dalla normativa vigente.
3-3 In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento della Associazione, di morte, di estinzione, di recesso, o di esclusione dall’Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato al patrimonio dell’Associazione.
3-4 I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.
3-5 Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di iscrizione da versarsi da parte dei soci sia all’atto dell’adesione iniziale che negli esercizi successivi.
Art. 4 SOCI: REQUISITI E PROCEDURA DI AMMISSIONE
4-1 Possono far parte dell’Associazione tutti coloro che ne condividano le finalità e i principi ispiratori e ne accettino lo statuto. L’Associazione deve sempre avere, sin dalla sua costituzione, almeno sette persone fisiche socie. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere reintegrato entro un anno, trascorso il quale l’Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un’altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.
4-2 L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. L’Associazione tiene un libro dei soci a cura del Consiglio Direttivo.
4-3 Chi intende aderire all’Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo o ad un consigliere appositamente delegato dal medesimo Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità dell’Associazione e l’impegno ad osservarne statuto e regolamenti.
4-4 Il Consiglio Direttivo, o un consigliere a ciò delegato da quest’ultimo, esaminano entro sessanta giorni le domande presentate e dispongono in merito all’accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all’interessato. In caso di accoglimento, la deliberazione è immediatamente efficace e determina l’immediato acquisto della qualifica di socio da parte dell’istante. Qualora al conseguimento dello status di socio si accompagni il rilascio di una tessera, quest’ultima deve essere prontamente consegnata al nuovo socio. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro dei soci. Il rigetto della domanda deve essere motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
4-5 La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.
4-6 Tutti i soci, purché iscritti nel libro soci da almeno tre mesi, sono effettivi e hanno i medesimi diritti, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. In particolare, i soci hanno:
a) il diritto a partecipare alle attività associative;
b) il diritto di voto per l’approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell’Associazione;
c) il diritto di voto per l’approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale;
d) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
e) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio.
4-7 Tutti i soci hanno i medesimi obblighi, così come fissati dallo statuto e dalla normativa vigenti. In particolare, essi sono tenuti ad osservare lo statuto, a rispettare le decisioni degli organi sociali e a versare le quote associative.
4-8 Le quote associative non sono trasferibili, rivalutabili né restituibili ai soci.
4-9 I soci minori di età formulano la domanda di ammissione, esercitano i propri diritti, incluso il diritto di voto in assemblea, ed adempiono i propri obblighi mediante i loro rappresentanti legali.
Art. 5 PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
5-1 Oltre che per morte, la qualifica di socio si perde per recesso, per decadenza o per esclusione.
5-2 Il socio può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dall’Associazione. Il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo, salvo che lo stesso Consiglio Direttivo nell’esaminare la richiesta non accordi un termine minore.
5-3 I soci decadono automaticamente dalla qualifica di socio qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro il 31 Marzo di ogni anno.
5-4 Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell’Associazione il socio può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, comunicata al socio interessato, il quale può presentare, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all’Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
5-5 In qualsiasi caso di perdita della qualifica di socio, il socio è senza indugio cancellato dal libro dei soci.
5-6 La perdita per qualsiasi causa della qualifica di socio non attribuisce a quest’ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all’Associazione.
Art. 6 OBBLIGHI ASSICURATIVI
6-1 L’Associazione può dotarsi di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e può inoltre sottoscrivere copertura assicurativa contro gli infortuni a beneficio dei singoli soci.
6-2 L’Associazione non è tenuta ad assicurare i volontari di cui si avvale, anche occasionalmente, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, tranne nei casi in cui il Consiglio Direttivo e l’assemblea dei soci lo ritengano necessario.
Art. 7 ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
7-1 L’ordinamento interno dell’Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i soci. Le cariche sociali sono elettive.
7-2 Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea;
b) il Presidente;
c) il Consiglio Direttivo;
d) l’Organo di controllo, nei casi in cui la sua nomina sia per legge obbligatoria.
Art. 8 ASSEMBLEA
8-1 L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione.
8-2 Essa è composta da tutti i soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote associative.
8-3 L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente oppure, in subordine, da un Consigliere del Consiglio direttivo (secondo l’ordine: Segretario, Vice Segretario, Tesoriere).
8-4 L’Assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno, entro il 30 aprile, per l’approvazione del bilancio d’esercizio, per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali, e per ogni altra decisione che ad essa compete o le viene sottoposta. Essa è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci in regola con il versamento delle quote associative.
8-5 In Assemblea ciascun socio ha un voto. Si applica pertanto il principio del voto singolo di cui all’art. 24, comma 2, del Codice del terzo settore. Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Nessun socio può rappresentare più di un altro socio.
8-6 I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
8-7 L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente oppure, in subordine, da un Consigliere del Consiglio direttivo (secondo l’ordine: Segretario, Vice Segretario, Tesoriere) ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.
8-8 Il Presidente, qualora le figure del Segretario e Vice Segretario del Consiglio Direttivo siano assenti, nomina tra i soci un Segretario verbalizzante facente funzione.
8-9 Spetta al Presidente constatare il diritto dei presenti a partecipare alla Assemblea e la validità̀ della costituzione dell’Assemblea stessa.
8-10 L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:
- il presidente possa accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.
8-11 L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; ed anche in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei componenti. L’avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di un’ora dalla prima convocazione.
8-12 L’assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati (50%+1). Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.
8-13 Per la validità delle deliberazioni dell’Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sulle modifiche statutarie è necessaria la presenza di almeno della maggioranza dei soci aventi diritto al voto in prima convocazione (50%+1), mentre è sufficiente la presenza di almeno un quarto degli stessi in seconda convocazione. Qualora validamente costituita, l’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati (50%+1).
8-14 Per la validità delle deliberazioni dell’Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio residuo sono necessari la presenza e il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.
8-15 L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante affissione di apposito “Avviso di convocazione” in bacheca, presso la sede associativa, con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione, nonché con ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo. L’Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.
8-16 L’Assemblea ordinaria:
a) nomina e revoca il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo;
b) approva il bilancio consuntivo di esercizio;
c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l’attività̀ dell’Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;
d) nomina e revoca, quando ciò̀ è obbligatorio per legge, i componenti dell’Organo di controllo;
e) delibera sulla responsabilità̀ dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità̀ nei loro confronti;
f) individua le attività̀ diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall’Associazione;
g) delibera su ogni altra materia ad essa riservata dalla legge e sugli altri argomenti iscritti all’ordine del giorno.
8-17 L’Assemblea straordinaria:
a) delibera sulle proposte di modifica dello statuto;
b) delibera sulla trasformazione, la fusione e lo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
c) delibera sugli altri argomenti posti all’ordine del giorno.
Art. 9 CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE
9-1 Il Consiglio Direttivo è l’organo responsabile della gestione dell’Associazione e cura collegialmente tutta l’attività associativa.
9-2 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 5 (cinque) membri che ricoprono i seguenti incarichi: Presidente, Vice Presidente, Tesoriere, Segretario e Vice Segretario, eletti dall’Assemblea.
9-3 Il Presidente è membro di diritto del Consiglio direttivo e viene scelto per elezione diretta dall’assemblea. La sua carica dura 3 (tre) anni. E’ rieleggibile.
9-4 Subito dopo l’elezione, il Presidente propone all’assemblea i nominativi dei soci – in numero compreso tra 2 (due) e 4 (quattro) – con cui desidera formare la squadra che comporrà il Consiglio direttivo. L’assemblea procede con un voto (secondo il principio della maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati, cioè del 50%+1) per ogni candidato, approvandolo o escludendolo dalla carica di Consigliere del Consiglio. La votazione dei candidati proposti dal Presidente procede fino alla composizione dell’organo.
9-5 Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
9-6 La rappresentanza legale dell’Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio Direttivo, che cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal Consiglio Direttivo sulla base di apposita deliberazione. Il Presidente può̀, in caso di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest’ultimo alla prima riunione utile.
9-7 Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni 12 mesi e straordinariamente quando il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri ne chiedono la convocazione.
9-8 Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti (50%+1). Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza. In caso di parità̀ prevale il voto di chi presiede.
9-9 Il Consiglio Direttivo è dotato dei più̀ ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Ad esso competono in particolare:
a) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il mese di aprile, del bilancio consuntivo dell’attività svolta nel corso dell’anno solare precedente;
b) la fissazione delle quote associative;
c) le decisioni inerenti spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in capitale, per la gestione dell’Associazione;
d) le decisioni relative alle attività̀ e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità̀ istituzionali dell’Associazione;
e) le decisioni inerenti direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l’Associazione;
f) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
g) l’elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
h) l’istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni ed altri enti;
i) la facoltà di nominare tra i soci, soggetti esterni all’ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
l) ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.
9-10 Fatta eccezione per i componenti dell’Organo di controllo, ove nominato, tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto, purché nell’ambito di quanto preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.
9-11 Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.
Art. 10 DECADENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL PRESIDENTE
10-1 Il Consiglio Direttivo decade:
a) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti (fermo restando il mantenimento del requisito del numero minimo di tre Consiglieri di Direttivo);
b) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell’Assemblea.
10-2 In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vice Presidente oppure, in subordine, un Consigliere del Consiglio direttivo uscente (secondo l’ordine: Segretario, Vice Segretario, Tesoriere) dovrà provvedere, entro 15 giorni dalla decadenza, alla convocazione dell’Assemblea, da celebrarsi, al fine di eleggere un nuovo Presidente e Consiglio Direttivo, nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l’ordinaria amministrazione.
10-3 Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade:
a) per dimissioni del Presidente;
b) per vacanza del Presidente, a qualsivoglia causa dovuta.
10-4 In queste ultime ipotesi, il Vice Presidente o, in subordine, un Consigliere del Consiglio direttivo uscente (secondo l’ordine Segretario, Vice Segretario, Tesoriere), dovrà, entro 15 giorni dalla decadenza, provvedere alla convocazione dell’Assemblea, da celebrarsi, , al fine di eleggere un nuovo Presidente e Consiglio Direttivo, nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l’ordinaria amministrazione.
Art. 11 SEGRETARIO E TESORIERE
11-1 Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri. Ad egli spetta inoltre provvedere alle trattative necessarie per l’acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità̀ e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.
11-2 Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.
11-3 In caso di impedimento o vacanza del Consigliere Tesoriere, come in caso di dimissioni, revoca o a qualsivoglia causa dovuta e che non comporti la decadenza dell’intero organo direttivo, le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario al raggiungimento del termine di mandato del Consiglio Direttivo. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito, con le stesse modalità, dal Tesoriere o dal Vice Presidente.
Art. 12 ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO
12-1 L’anno sociale e l’esercizio finanziario coincidono con l’anno solare e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
12-2 Entro i primi quattro mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente, in termine utile per poi presentarlo all’assemblea ordinaria dei soci ai fini della sua approvazione secondo quanto previsto dal presente statuto.
12-3 Il bilancio di esercizio dovrà̀ essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 13 del Codice del terzo settore, e dunque:
- potrà avere la forma del rendiconto per cassa, qualora l’Associazione abbia entrate non superiori a 220.000 €;
- in caso contrario, dovrà̀ essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario e le modalità̀ di perseguimento delle finalità̀ statutarie;
- dovrà̀ in ogni caso essere redatto in conformità̀ alla modulistica definita con decreto ministeriale, ove disponibile;
- dovrà̀ documentare, a seconda dei casi, in un’annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività̀ diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall’Associazione ai sensi dall’articolo 6 del Codice del Terzo settore.
12-4 Se l’Associazione ha entrate annue superiori ad un milione di euro, essa sarà̀ inoltre tenuta a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.
12-5 Se l’Associazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché́ agli associati.
12-6 Il bilancio di esercizio, nonché́ i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell’esercizio precedente, dovranno altresì essere depositati, se richiesti, entro il 30 giugno di ogni anno presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.
Art. 13 ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI
13-1 Nei casi in cui ciò̀ sia obbligatorio ai sensi dell’articolo 30 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l’Assemblea dovrà̀ provvedere alla nomina di un Organo di controllo monocratico composto da un revisore legale iscritto nell’apposito registro, a cui può̀ essere riconosciuto un compenso per l’attività̀ svolta.
13-2 L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché́ sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità̀ alle linee guida ministeriali.
13-3 Ove istituito, l’Organo di controllo tiene, a propria cura, un libro delle sue adunanze e deliberazioni.
13-4 Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell’articolo 31 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l’Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto nell’apposito registro.
Art. 14 SCIOGLIMENTO
14-1 L’Associazione ha durata illimitata.
14-2 Il suo scioglimento deve essere approvato dall’Assemblea straordinaria secondo le modalità̀ e con le maggioranze previste nei precedenti articoli.
14-3 Con le stesse regole devono essere nominati i liquidatori.
14-4 In caso di scioglimento per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio sarà̀ effettuata, previo parere positivo dell’Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore competente, ad un’altra associazione di promozione sociale.
ART. 15 CLAUSOLA COMPROMISSORIA
15-1 La decisione su qualsiasi controversia che potrebbe sorgere tra gli associati o tra costoro e l’associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromettibili in arbitrii, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l’associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.
Art. 16 NORME APPLICABILI
16-1 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si deve far riferimento alle norme del Codice del terzo settore e in subordine, ed in quanto compatibili con le prime, alle norme in materia di associazioni contenute nel libro I del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.
16-2. Ogni riferimento al RUNTS contenuto nel presente statuto assume efficacia a partire dal momento di operatività̀ di tale registro.
16-3. Il Presidente è autorizzato ad apportare al presente statuto ogni ulteriore modifica o integrazione necessaria ad adeguarlo a sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari il cui rispetto sia necessario ai fini dell’iscrizione dell’Associazione al RUNTS anche per effetto di trasmigrazione.
16-4 Tutti gli organi sociali in carica al momento dell’entrata in vigore del presente statuto resteranno in carica sino alla naturale scadenza del mandato così come prevista nello statuto abrogato, salvo che la loro composizione si ponga in contrasto con le disposizioni di legge applicabili.